Statuto Palaver
Settimo Torinese, 14 febbraio 2014
Premessa
L’Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.
L’Associazione si propone di attuare i principi del pluralismo delle culture e della solidarietà fra le genti; lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela
sociale, all’istruzione, alla cultura ed alla formazione.
Ed in particolare si adopera per:
- la diffusione delle pratiche di ergonomia nelle attività quotidiane tese al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione dei suoi soci;
- la ricerca e promozione culturale anche attraverso l’esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- collaborare con enti pubblici e privati e con Associazioni di promozione sociale e di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto;
Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Art. 1 – Denominazione-Sede-Durata
E’ costituita l’Associazione denominata “PALAVER”.
L’associazione ha sede legale in Settimo Torinese, Via Antonio De Francisco 29 interno 27B ed ha la facoltà di istituire sezioni distaccate e sedi secondarie in Italia e all’estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, che ne definirà anche i limiti operativi e le responsabilità.
Il trasferimento della sede può aver luogo su deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione da sottoporre a ratifica all’Assemblea ordinaria dei Soci; il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
La durata dell’Associazione è illimitata; potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
L’Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell’ente morale.
Art. 2 – Scopi
L’Associazione si impegna, sulla base delle proprie disponibilità organizzative, a svolgere le seguenti attività:
- organizzare servizi sociali, assistenziali educativi connessi in genere alla natalità;
- organizzare percorsi informativi e formativi connessi alla sessualità ed all’educazione affettiva per minori e genitori;
- fornire informazione e formazione sul diritto di famiglia, sulle normative giuslavoristi disciplinanti diritti e doveri dei genitori;
- supportare la donna in gravidanza con informazione, formazione ed eventualmente con specifici servizi psicoterapeutici;
- supportare la donna nel periodo pre/post-partum, sull’allattamento, sulla cura, riabilitazione e benessere del proprio corpo;
- organizzare specifici incontri a tema sulle tematiche della natalità in tutti i suoi aspetti: fisici, psicologici, organizzativi, economici;
- organizzare eventi per la promozione e lo svolgimento di specifiche attività ludiche e sportive sia dell’adulto, sia del bambino;
- promuovere attività di educazione sanitaria;
- organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno dei genitori in temporanea difficoltà;
- interventi per l’erogazione di servizi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
- favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio del bambino;
- promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi;
- promuovere e organizzare centri di documentazione formazione, collegati anche con organismi operanti nei settori analoghi;
- organizzare attività di informazione, sensibilizzazione e formazione per aspiranti genitori adottivi.
- studio di problemi riguardanti gli aspetti giuridici, psicologici, sanitari dell’istituto della adozione;
- organizzare, promuovere ed eventualmente gestire progetti rivolti ai minori del paesi in via di sviluppo e nelle aree di emergenza, finalizzati alla prevenzione dell’abbandono del minore e alla sua crescita integrale all’interno della famiglia, anche mediante progetti di sostegno a distanza;
- programmare, produrre e gestire un’attività culturale, editoriale-informatica, sia individuale che di gruppo, nell’intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali;
- organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;
- favorire incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati;
- partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale;
- aderire e, o gestire direttamente centri vacanza, case per ferie, alberghi, ristoranti, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case dello studente, centri di ospitalità, case di accoglienza, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo.
L’Associazione può inoltre:
- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
- partecipare ad associazioni, società e consorzi le cui attività si integrino nell’attività dell’associazione stessa;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine alla realizzazione degli scopi sociali;
- stimolare lo sviluppo locale, lo spirito d’amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
Art. 3 – Soci
Chiunque può aderire all’associazione purché ne condivida i principi e le finalità ed accetti il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
I soci possono essere persone fisiche e soci collettivi. I soci persone fisiche sono coloro che si associano direttamente; sono soci collettivi qualsiasi associazione od Ente che non abbia finalità contrastanti con il presente statuto.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo; l’eventuale diniego va motivato.
Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità e ogni altra informazione prevista dalla Legge e, o dal Regolamento .
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura e nei termini fissati dall’assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento.
I Soci possono essere:
Soci fondatori: sono coloro che hanno preso parte direttamente alla costituzione della
presente associazione;
Soci ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;
Soci sostenitori: coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
Soci collettivi: le associazioni, i comitati, le onlus, le associazioni di promozione sociale, gli enti e ogni altro tipo di organizzazione italiana ed estera il cui legale rappresentante può esprimere un solo voto ed assumere, se eletto, cariche sociali.
Soci benemeriti: persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione; non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche istituzionali.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile.
Art 4 – Diritti e doveri dei soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego
va motivato e può essere causa di diniego all’ammissione a Socio od a esclusione dall’Associazione.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 5 – Diritti dei Soci
Tutti i soci aderenti all’associazione, purché maggiorenni, hanno diritto di eleggere gli organi sociali, di essere eletti negli stessi ed hanno diritto di informazione e di controllo così come stabilito dalle leggi, dal presente Statuto e dal Regolamento e pertanto hanno diritto di accesso
ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.
I Soci aderenti prenderanno liberamente parte alle attività istituzionali svolte dall’associazione ovvero, se parti attive, svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali; il socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute
per l’attività prestata.
Art. 6 – Doveri dei Soci
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 7 – Recesso/Esclusione del Socio
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri proprii dell’associato o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all’interessato con qualsiasi mezzo atto a certificarne il pervenimento assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione. Il Consiglio Direttivo deve darne opportuno informazione ai Soci in occasione della’Assemblea annuale.
La quota è intrasmissibile e non rivalutabile; i Soci, receduti e/o esclusi, che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Art. 8 – Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei revisori dei conti.
Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a titolo totalmente gratuito.
Art. 9 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, contenente l’ordine del giorno dei lavori, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per ’adunanza ovvero, alternativamente, mediante avviso affisso, in modo visibile, presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 10 – Compiti dell’Assemblea
E’ compito dell’Assemblea:
- approvare il rendiconto finale e preventivo della gestione annuale dell’Associazione;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- ratificare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- deliberare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvedere alla loro nomina, fra i candidati soci, nei modi e termini stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento;
- eleggere eventualmente, se ritenuto utile, il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Validità Assemblee e quorum deliberativi
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone e quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
L’assemblea è straordinaria quando ha per oggetto l’approvazione di eventuali modifiche al presente statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, con la presenza della maggioranza dei soci e deliberata a maggioranza dei presenti.
Quando ha per oggetto lo scioglimento dell’associazione è assemblea straordinaria ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno ¾ dei soci e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi anche
nello stesso giorno, con la presenza della maggioranza dei soci e delibera col voto favorevole del 70% dei presenti; con le stesse maggioranze è indicato, a norma di legge, l’Ente a cui potrà essere devoluto il patrimonio residuo.
Art.12 – Verbalizzazione
Le discussioni e le deliberazioni delle assemblee sono riassunte in un verbale redatto dal segretario nominato in sede assembleare anche fra i non soci e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.
Art 13 – Consiglio Direttivo
Il consiglio Direttivo è composto da tre a quindici membri, eletti dall’assemblea dei soci tra i propri componenti che abbiano almeno due anni d’anzianità ininterrotta d’iscrizione; ove siano presenti, nel libro Soci, Soci Fondatori almeno uno di essi ha diritto ad essere componente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente, ove non vi abbia provveduto l’Assemblea dei Soci, il vice presidente, il tesoriere ed eventualmente il segretario.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatorie della votazione.
I ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Il consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
- delegare propri componenti a svolgere, anche continuativamente, atti gestionali amministrativi;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre
- all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la proposta dell’importo delle quote sociali;
- le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
- la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per la ratifica all’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con qualsiasi mezzo atto a certificarne il pervenimento. Il Consiglio Direttivo è validamente insediato anche quando siano presenti tutti i Consiglieri e nessuno dei presenti abbia espresso il proprio dissenso. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso si sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.14 – Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea dei soci; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie sia straordinarie e dura in carica tre anni e decade col decadere del Consiglio Direttivo.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrono motivi d’urgenza e si obbliga a riferire allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
- sottoscrivere liberamente ogni atto di ordinaria amministrazione;
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal vice Presidente.
Art.15 – Segretario – Tesoriere
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e
autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Tesoriere
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il
rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art.16 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di verifica e controllo amministrativo dell’associazione ed è istituito, se ritenuto necessario per le dimensioni dell’associazione stessa, che ne determina anche il numero ed eletto dall’assemblea dei soci.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha in particolare il compito di:
- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l’andamento amministrativo dell’associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare all’Assemblea dei Soci una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.
- I componenti il Collegio sono scelti fra i soci non eletti in organismi dirigenti di pari livello e che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
- I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Art. 17 – Risorse economiche
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
L’associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità,
donazioni e legati, contributo dello Stato , delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali
degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
Art.18 – Rendiconto consuntivo e bilancio preventivo
Il rendiconto dell’associazione è annuale e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto ed il preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
Il rendiconto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile, eccezionalmente entro il 30 giugno, dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal
presente statuto.
Art.19 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le specifiche modalità statutarie ed in tal caso, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni con finalità similari.
Art. 20 – Consorzi/coordinamenti
L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti del terzo settore che operano nel medesimo ambito.
Art. 21 – Controversie
La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di un arbitro amichevole compositore nominato in accordo fra le parti, ove non vi fosse accordo sulla nomina ovvero quando siano inutilmente trascorsi 90 giorni dall’insorgere della controversia senza che sia sopravvenuto accordo fra le parti, ciascuna parte è libera di adire il giudice ordinario.
Art. 22 – Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla leggi dello Stato in quanto applicabili.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo